Nomina dell’amministratore di sostegno
Sebbene «la nomina di amministratore di sostegno non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi», non può essere accolta la richiesta di nomina di AdS da parte del soggetto capace in quanto ciò contrasta con il dato normativo.
Il giudice monocratico presso il Tribunale di Modena ha rigettato il ricorso presentato da un pensionato che aveva richiesto la nomina di un amministratore di sostegno «in previsione della propria eventuale futura incapacità”, intendendo “esercitare il diritto di autodeterminazione terapeutica”, in particolare, con riguardo alle decisioni afferenti le cure mediche alle quali potrebbe essere in futuro eventualmente essere sottoposto in caso di necessità».
Il perfetto stato di salute e di capacità del ricorrente, ad avviso del giudice, non giustifica la nomina e ciò in quanto occorre considerare il tenore letterale dell’art. 1 della legge 6/2004 (legge che ha introdotto l’istituto) la cui ratio va individuata nell’esigenza di protezione «mite» del disabile, ovverosia, nell’esigenza di «protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1).
Tribunale di Modena, sezione seconda, decreto del 10 dicembre 2015, R.G. 3501/2014.