Legge di stabilità 2015
di Elisabetta Smaniotto – Insignum Associazione di cultura giuridica
La legge di Stabilità per l’anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata nel supplemento n. 99 della Gazzetta Ufficiale 300 del 29 dicembre 2014) è formata da un unico articolo composto di 735 commi.
Quelli di maggior interesse notarile sono i seguenti:
*** comma 6 AGEVOLAZIONI ATI e RTI – sono stanziate risorse a favore delle imprese che si riuniscono in ATI (associazione temporanea di imprese) o RTI (raggruppamento temporaneo di imprese), anche se partecipano al progetto imprese prive di personalità giuridica e P.Iva;
*** commi da 12 a 15 BONUS 80 EURO – è confermata la disposizione che prevede l’erogazione degli 80 euro;
*** commi da 16 a 17 BUONI PASTO – dal 1^ luglio 2015 la quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione passa da euro 5,29 ad euro 7, per i buoni in formato elettronico;
*** comma 19 COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI CON CREDITI MATURATI NEI
CONFRONTI DELLA P.A. – è estesa al 2015 la possibilità, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato) è estesa anche all’anno 2015 con le medesime modalità. Un apposito decreto attuativo sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (misura già prevista per il 2014 dall’art. 12, comma 7-bis del D.L. n. 145/2013 (decreto Destinazione Italia);
*** comma 20 IRAP – il costo dei dipendenti a tempo indeterminato diventa integralmente deducibile dalla base imponibile ai fini IRAP di imprese e professionisti;
*** comma 21 IRAP – i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti hanno diritto ad un credito di imposta pari al 10%dell’Irap lorda utilizzabile in compensazione nell’F24;
*** commi 22-23 IRAP – sono abrogate le norme che avevano disposto la riduzione delle aliquote IRAP;
*** comma 24 IRAP – il calcolo dell’IRAP deducibile ai fini IRES viene effettuato al netto della deduzione;
*** commi 26-34 TFR – i lavoratori dipendenti del settore privato (non lavoratori domestici e del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro dipendente da più di sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, nel periodo dal 1^ marzo 2015 al 30 giugno 2018 possono richiedere il pagamento di una quota del TFR (art. 2120 cod. civ.) mediante liquidazione diretta in busta paga, l’opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare. Qualora esercitata, l’opzione è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
La quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria (e non a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo), tuttavia, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus “80 euro”.
La previsione non si applica per le società sottoposte a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi.
I datori di lavoro (imprese con meno di 50 dipendenti), a loro volta, per far fronte al pagamento possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia (sul punto verrà emanato un decreto attuativo) per l’accesso al finanziamento dell’Inps, previo rilascio da parte dell’Inps stesso di una certificazione che attesta il diritto del lavoratore richiedente al TFR;
*** commi 54-89 MINIMI – sono previsti nuovi regimi forfettari per la determinazione del reddito applicabili alle persone fisiche (ditte individuali, imprese familiari, professionisti) con P.Iva. il nuovo regime:
* interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
* opera automaticamente, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l’ingresso nel regime;
* resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell’Iva e delle imposte sui redditi;
* non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Possono beneficiare del regime (o continuare a beneficiarne per coloro che già ne usufruivano) le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente:
– hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta;
– hanno sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi;
– hanno sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore ad euro 20.000;
– hanno avuto redditi conseguiti nell’attività d’impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di euro 20.000.
Il regime non può essere adottato dai soggetti:
* persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
* non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivo prodotto;
* i soggetti che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
* gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni professionali, srl.
In sintesi, i soggetti che adottano il regime forfetario:
* sono esonerati dal versamento dell’Iva (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito), tranne il caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a euro 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
* sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali e a certificare e conservare corrispettivi;
* non sono soggetti all’IRAP;
* sono tenuti alla compilazione degli studi di settore/parametri;
* sono esonerati dalla comunicazione dello spesometro;
* sono esonerati dalla comunicazione black list;
* non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte.
*** comma 47 ECOBONUS – sono confermati i bonus per gli interventi relativi a lavori di recupero abitativo e di efficientamento energetico nella misura dal 50% al 65% e del 65% per i lavori di prevenzione antisismica;
* la detrazione per le spese di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2015 nella misura del 65%;
* per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus è determinato nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2015;
* la detrazione è determinata nella misura del 65% per le spese di acquisto e posa in opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
* la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia è prorogata per tutto il 2015 nella misura del 50%.
* viene prorogato al 31 dicembre 2015il c.d. “bonus arredo”, la detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni); l’agevolazione spetta su un importo non superiore a euro diecimila. La fruizione del bonus arredo prescinde dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
* la detrazione per i lavori di prevenzione antisismicaè portata al 65% fino al 31 dicembre 2015;
*** comma 48 DETRAZIONE IRPEF – il periodo entro il quale è possibile acquistare un’abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato, viene postato a 18 (diciotto) mesi dagli originari 6 (sei) mesi per avere la detrazione Irpef del 50% entro il limite di 96mila euro;
*** commi da 118 a 124 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – è previsto l’esonero dal pagamento dei contributi per tre anni, fino ad un massimo di euro 8.060 (non sono previsti limiti di età ma non deve esserci stato un pregresso rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti);
*** comma 132 ADOZIONI INTERNAZIONALI – sono stanziati 5 milioni di euro per le adozioni internazionali;
*** commi da 243 a 245 IMU, Rendita catastale immobili ad uso produttivo – per la determinazione dell’imposta IMU sui beni strumentali ancorati al suolo (equiparati fiscalmente a un immobile), si applicano i criteri indicati nella circolare dell’AE n. 6/T del 30 novembre 2012, concernente la “determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”, fino a quando non sarà definita la riforma del catasto; secondo il provvedimento dell’AE sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare:
*** comma 246 MUTUI – entro fine marzo 2015 verrà sottoscritto un accordo volto a sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro, piccole e medie imprese;
*** comma 271 DEMOLIZIONI e RICOSTRUZIONI – è prevista la prevalenza delle norme regionali su demolizione e ricostruzione rispetto alle prescrizioni contenute nei piani regolatori generali, particolareggiati o attuativi;
*** commi da 391 a 395 CAMERE DI COMMERCIO, TESORERIA – le Camere di Commercio entreranno nel sistema della tesoreria unica e, a far data dal 1^ febbraio 2015, dovranno versare le disponibilità finanziarie presso la tesoreria statale;
*** comma 430 PROVINCE, RINEGOZIAZIONE MUTUI – è prevista la possibilità per le Province di rinegoziare i mutui in scadenza nel 2015, con oneri a carico delle amministrazioni richiedenti;
*** commi da 526 a 530 SPESE UFFICI GIUDIZIARI – vengono poste a carico del Ministero della Giustizia (in luogo dei Comuni);
*** comma 537 RINEGOZIAZIONI MUTUI – le rinegoziazioni relative alle passività inerenti contratti di mutuo già rinegoziati, non può avere una durata superiore a trent’anni dalla data del loro perfezionamento;
*** commi da 611 a 614 RIDUZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE – è avviata la politica di riduzione delle società partecipate ed il procedimento di liquidazione e scioglimento verrà effettuato in base alle norme del codice civile in materia;
*** comma 616 SCIOGLIMENTO DI AZIENDE SPECIALI – alle aziende speciali sono estese le facilitazioni previste per le società partecipate;
*** commi da 626 a 627 RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
è prevista la riapertura dei termini per la RIVALUTAZIONE di:
– (a) partecipazioni in società non quotate; [a) partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto]
– (b) terreni agricoli;
– (c) terreni edificabili; [b) e c) posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi];
* posseduti alla data dell’1 gennaio 2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali;
* ai fini delle PLUSVALENZE rientranti nei redditi diversi per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
* per determinare il valore dei cespiti occorre provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;
* le ALIQUOTE sono raddoppiate e, quindi, sono del:
– 4% per le partecipazioni non qualificate;
– 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
[Sulla distinzione tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata, si veda la Risoluzione n. 332/E del 2008 dell’AE – Istanza di interpello – Natura della partecipazione: qualificata o non qualificata – articolo 67, lettera c) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – il provvedimento si allega al presente notiziario].
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Art. 2 Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto
1. Le disposizioni dell’articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del ((1º gennaio 2015)). Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del ((30 giugno 2015)); sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del ((30 giugno 2015)).
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*** comma 637 RAVVEDIMENTO OPEROSO – per i tributi dell’AE sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche se la violazione è stata oggetto di constatazione e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento resterà precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.
È inoltre prevista la riduzione delle sanzioni al fine di rendere il ravvedimento più vantaggioso, la cui misura di riduzione è determinata in base al termine nel quale si adempie:
* di 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni viene eseguita entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione1;
* di 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione2;
* di 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
* di 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della L. 4/1929).
*** comma 640 Termini di accertamento – nei casi in cui venga presentata una dichiarazione integrativa e in quelli di regolarizzazione dell’errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, all’attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dall’anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni;
*** comma 657 RITENUTA SUI BONIFICI PER LE RISTRUTTURAZIONI – viene elevata all’8% (dal 4%) la misura della ritenuta operata dagli istituti bancari e dalle Poste per i bonifici del 50% e del 65% per interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico;
*** commi da 658 a 659 IRPEF CAPITALI RICEVUTI MORTIS CAUSA – sono esenti ai fini Irpef i capitali che vengono percepiti in caso di morte, quale premio per l’assicurazione sulla vita ed a copertura del rischio demografico;
*** comma 660 IMPOSTA SOSTITUTIVA FINANZIAMENTI SPECIALI – l’imposta sostitutiva sui finanziamenti speciali ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del DPR 601/73 si applica anche per i finanziamenti erogati da Stato o regioni;
*** comma 679 TASI – l’aliquota massima per la TASI è determinata nel 2,5 per mille;
*** commi da 692 a 693 IMU – è prorogato al 26 gennaio 2015 il termine per il versamento dell’IMU relativa all’anno 2014; gli importi vengono accertati dai Comuni in base ai bilanci dell’anno 2014;
*** commi da 718 a 719 IVA – è previsto (posticipato) l’aumento dell’IVA del 10% e del 22%:
* dell’aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 1^ gennaio 2016 e al 13% dal 1^ gennaio.2017;
* dell’aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 1^ gennaio 2016 e al 25% dal 1 gennaio 2017 e al 25,5% dall’1^ gennaio 2018.
Tali incrementi non saranno però disposti se verranno adottati altri e specifici provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.