Agevolazioni prima casa con mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Il contribuente che si è avvalso delle agevolazioni “prima casa” mantiene le agevolazioni fiscali anche qualora non possa trasferire la propria residenza anagrafica entro diciotto mesi, a condizione che si dimostri che l’acquisto è avvenuto pendente il regime della comunione legale dei beni e si fornisca la prova della destinazione dell’immobile a “residenza della famiglia” (eventualmente dimostrando che l’altro coniuge ha trasferito la propria residenza nell’immobile in oggetto) e della coabitazione con la moglie.
A tale proposito, «il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare occorre osservare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 343 c.c.), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, in quanto ciò che cont[a] non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia: l’art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l’art. 29 Cost. assegna alla famiglia), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale oggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia».
Una delle condizioni poste nella Nota II-bis all’art. 1, TP1 allegata al TUR è che colui che richiede di potersi avvalere delle agevolazioni “prima casa” sia residente nel comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto, oppure, che vi trasferisca la residenza entro diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto.
In quest’ultimo caso il legislatore ha accordato il beneficio in via anticipata (ovverosia in assenza del requisito del requisito della residenza), tuttavia, «[d]etto trasferimento» rappresenta un «elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato» dal legislatore.
Quello di trasferire la residenza entro diciotto mesi «rappresenta [dunque] un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento».
In breve, il mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi può essere conseguenza di un fatto indipendente dalla volontà del contribuente tanto che, in talune situazioni, «consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto».
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente richiedente le agevolazioni “prima casa” rientrava nella categoria dei militari e civili che lavorano presso le basi Nato in Italia e, dunque, in ragione di tale circostanza egli non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune di Aviano, luogo nel quale era ubicato il bene oggetto dell’acquisto agevolato.
Nel caso concreto, una volta notificato al contribuente (come osservato, un militare), avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’acquirente aveva impugnato il provvedimento, in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone e, in secondo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli i quali, entrambi avevano annullato l’atto impositivo (recte: la pronuncia di secondo grado aveva confermato quella di primo grado).
Impugnata la sentenza d’appello innanzi alla Suprema Corte, quest’ultima, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate cassando con rinvio e richiedendo che il giudice del rinvio accerti “se la moglie avesse trasferito la residenza nell’immobile e se l’acquisto del bene sia avvenuto o meno in regime di comunione”: solo siffatte circostanze avrebbero infatti “salvato” il contribuente dalla decadenza.
I giudici di Cassazione precisano, infine, che nell’esperimento dei suddetti accertamenti il giudice del rinvio dovrà “adeguarsi al principio di diritto espresso in ordine al trasferimento di residenza della famiglia ai fini del riconoscimento dell’agevolazione c.d. prima casa”.
Cass.civ., sezione tributaria, sentenza del 27 gennaio 2016, n. 1494.